Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato – Modalità di esercizio 

Il diritto a conoscere atti, documenti o dati formati o detenuti dalla società può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito web nella presente sezione “Società Trasparente” o, quando questi non sono pubblicati,  con la richiesta di accesso così come previsto dalle vigenti norme,  quali:

  • il decreto legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (decreto trasparenza), e
  • la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”.

L’accesso agli atti e documenti può essere  richiesto alla società con modalità diverse a seconda della tipologia di atto, documento o dato richiesto e  delle prerogative del soggetto richiedente:

1  Accesso civico semplice (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 1)
2  Accesso civico generalizzato (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 2)

1. Accesso civico semplice 

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per il quale è previsto l’obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, gli interessati possono esercitare il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013. Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti.
L’Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o,  in alternativa, può comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti sono già pubblicati, la Regione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, non deve essere motivata, deve essere  presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

Modulo richiesta accesso civico semplice

2. Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto alla società per visionare o chiedere copia di dati e documenti  detenuti dalla società stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all’informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza. Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Limiti ed esclusioni (decreto legislativo 33/2013 art. 5 bis): l’accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto

  • alla tutela di interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico- sicurezza nazionale-difesa e questioni militari-relazioni internazionali-politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato-indagini su reati e loro perseguimento-svolgimento attività ispettive), e
  • alla tutela di interessi privati (protezione dati personali-libertà e segretezza della corrispondenza-interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche quali ad es: la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e segreti commerciali).

L’Autorità nazionale anticorruzione con la deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”.

Modulo per accesso civico generalizzato

3. Modalità di presentazione dell’istanza

L’istanza di accesso civico (semplice o generalizzato) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione, e può essere presentata in una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC all’indirizzo info@pec.farmaremma.it
  • tramite  Raccomandata A.R. presso la sede legale del GAL o la sede amministrativa del GAL:
    • sede legale: Loc. San Lorenzo n. 19 – 58031 Arcidosso (GR)
    • sede amministrativa: Via Giordania n. 227 – 58100 GROSSETO
  • tramite consegna a mano presso la sede amministrativa del GAL che rilascerà il numero di protocollo

4. Responsabile della trasparenza

In quanto società partecipata da Enti pubblici non di controllo la funzione di Responsabile della trasparenza è esercitata dal Legale Rappresentante della società, i cui riferimenti sono i seguenti:

Fabrizio Pasquini (Presidente CdA e Legale Rappresentante)
Via Giordania n. 227 – 58100 GROSSETO
tel. 0564/405252
email: info@farmaremma.it
PEC: info@pec.farmaremma.it

5. Richiesta di riesame e ricorso in caso di diniego

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine stabilito, il richiedente puo’ presentare richiesta di riesame al Legale Rappresentante che decide con provvedimento motivato a seguito di delibera del CdA, entro il termine di venti giorni.

Modulo per richiesta di riesame

Contro la decisione del CdA il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”).