Accesso civico
Il diritto a conoscere atti, documenti o dati formati o detenuti dalla società può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito web nella presente sezione “Società Trasparente” o, quando questi non sono pubblicati, con la richiesta di accesso così come previsto dalle vigenti norme, quali:
- il decreto legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (decreto trasparenza), e
- la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”.
L’accesso agli atti e documenti può essere richiesto alla società con modalità diverse a seconda della tipologia di atto, documento o dato richiesto e delle prerogative del soggetto richiedente:
1 Accesso civico semplice (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 1)
2 Accesso civico generalizzato (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 2)